Art. 8.
(Associazione per delinquere).

      1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere condotte vietate ai sensi dell'articolo 6, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 100.000 euro.
      2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro.
      3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1 soggiacciono alle stesse pene stabilite per i promotori.